Etichetta del Vino 2026: Solfiti, Gradazione, Denominazione e Ingredienti
Pubblicato il 06/05/2026 da 123manualehaccp.com · Vino
Quadro normativo dell'etichetta del vino
L'etichettatura del vino è disciplinata da una pluralità di norme: il Reg. UE 1308/2013 (OCM unica), il Reg. UE 2019/33 (norme di applicazione vino), il Reg. UE 2021/2117 (introduzione obbligo lista ingredienti e tabella nutrizionale dal 8/12/2023), il Reg. UE 1169/2011 (disposizioni orizzontali), il D.Lgs. 260/2000 e il D.Lgs. 61/2010 sui controlli ufficiali.
Le indicazioni obbligatorie
- Categoria del prodotto vitivinicolo: vino, vino spumante, vino frizzante, vino liquoroso, ecc.
- Denominazione di vendita con eventuale DOP/IGP/DOC/DOCG/IGT
- Titolo alcolometrico volumico effettivo (% vol, con tolleranza ± 0,5)
- Provenienza: per vini varietali e da tavola: "Vino d'Italia", "Vino dell'Unione Europea", ecc.
- Imbottigliatore: nome e sede
- Volume nominale (in cl, l)
- Tenore di zuccheri per spumanti e frizzanti (brut, extra dry, sec, demi-sec, doux)
- Lotto
- Allergeni: indicazione obbligatoria di solfiti se > 10 mg/L ("Contiene solfiti")
- Lista ingredienti (Reg. UE 2117/2021, dal 8/12/2023)
- Dichiarazione nutrizionale (Reg. UE 2117/2021, dal 8/12/2023)
Solfiti: l'allergene quasi onnipresente
L'anidride solforosa e i solfiti (E220-E228) sono presenti in quasi tutti i vini in commercio come conservanti naturali e antiossidanti. Sono inseriti tra i 14 allergeni dell'Allegato II del Reg. UE 1169/2011 e devono essere dichiarati se la concentrazione supera 10 mg/L espressi in SO₂.
La dicitura corretta in italiano è: "Contiene solfiti" oppure "Contiene anidride solforosa". Può essere riportata anche con simboli pittogrammi armonizzati (Allegato III Reg. UE 2019/33).
Limiti di solfiti previsti per legge
| Tipologia vino | SO₂ max (mg/L) |
|---|---|
| Vini rossi secchi | 150 |
| Vini bianchi/rosati secchi | 200 |
| Vini con residuo zuccherino > 5 g/L | + 50 mg/L |
| Vini biologici rossi secchi | 100 |
| Vini biologici bianchi/rosati secchi | 150 |
| Vini dolci passiti | fino a 400 |
| Spumanti di qualità | 185 |
Gradazione alcolica
Il titolo alcolometrico volumico effettivo va espresso in % vol, con la cifra seguita dal simbolo "% vol" (es. 13,5% vol). La tolleranza ammessa rispetto al valore reale è di ± 0,5% per i vini fermi e ± 0,8% per spumanti DOP, vini liquorosi e vini DOCG/DOC con invecchiamento > 3 anni. Le altezze minime dei caratteri devono rispettare l'Allegato VIII Reg. UE 2019/33: minimo 5 mm per imballaggi > 100 cl, 3 mm per 20-100 cl, 2 mm per imballaggi minori.
Lista ingredienti e tabella nutrizionale (dal 2023)
Il Reg. UE 2117/2021 ha imposto dal 8 dicembre 2023 a tutti i vini (anche fermi, spumanti, frizzanti) l'obbligo di indicare:
- Lista ingredienti (uva, additivi enologici, eventuali ingredienti aggiunti)
- Dichiarazione nutrizionale (energia obbligatoria sull'imballaggio, valori completi accessibili online)
Le informazioni possono essere fornite tramite QR code sull'etichetta che rinvia a una pagina web dedicata. La pagina deve essere accessibile gratuitamente, non deve raccogliere dati personali (no tracking) e deve essere disponibile per tutta la shelf life del vino. Il QR code va accompagnato dalla dicitura "ingredienti" o pittogramma equivalente.
Valori energetici obbligatori in etichetta
Sull'etichetta cartacea va comunque sempre riportato in chiaro il valore energetico: "Energia: 296 kJ / 71 kcal per 100 ml". Gli altri valori (grassi, carboidrati, proteine, sale, zuccheri) possono essere accessibili via QR code.
DOP e IGP: come si indicano
I vini DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta) seguono i disciplinari di produzione. In etichetta:
- Nome della denominazione (es. "Chianti Classico DOCG", "Toscana IGT")
- Logo UE biologico se applicabile
- Logo DOP/IGP UE (facoltativo per vini, obbligatorio per altri prodotti agroalimentari)
- Numero del lotto e numero di approvazione del cantina/imbottigliatore
Vini biologici
I vini biologici certificati secondo Reg. UE 848/2018 devono riportare:
- Logo biologico UE (Eurofoglia)
- Codice dell'organismo di controllo (es. "IT-BIO-007")
- Dicitura "agricoltura UE", "agricoltura non UE" o "agricoltura UE/non UE"
Approfondisci nella nostra guida all'etichetta bio.
Sanzioni specifiche per il vino
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Omessa indicazione gradazione | 1.000 - 6.000 € |
| Omessa dichiarazione solfiti | 2.000 - 16.000 € |
| Indicazione DOP/IGP non spettante | 10.000 - 60.000 € + sequestro |
| Vino contraffatto (sofisticazione) | Penale: reclusione fino a 3 anni |
| Solfiti oltre limiti di legge | 3.000 - 18.000 € + ritiro lotto |
Per generare etichette di prodotti enologici e bevande conformi vai al generatore di etichette UE 1169/2011. Per il manuale HACCP cantine vinicole con procedura solfiti vai al manuale HACCP a 149 euro.