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Etichetta del Vino 2026: Solfiti, Gradazione, Denominazione e Ingredienti

Pubblicato il 06/05/2026 da 123manualehaccp.com · Vino

Quadro normativo dell'etichetta del vino

L'etichettatura del vino è disciplinata da una pluralità di norme: il Reg. UE 1308/2013 (OCM unica), il Reg. UE 2019/33 (norme di applicazione vino), il Reg. UE 2021/2117 (introduzione obbligo lista ingredienti e tabella nutrizionale dal 8/12/2023), il Reg. UE 1169/2011 (disposizioni orizzontali), il D.Lgs. 260/2000 e il D.Lgs. 61/2010 sui controlli ufficiali.

Le indicazioni obbligatorie

  1. Categoria del prodotto vitivinicolo: vino, vino spumante, vino frizzante, vino liquoroso, ecc.
  2. Denominazione di vendita con eventuale DOP/IGP/DOC/DOCG/IGT
  3. Titolo alcolometrico volumico effettivo (% vol, con tolleranza ± 0,5)
  4. Provenienza: per vini varietali e da tavola: "Vino d'Italia", "Vino dell'Unione Europea", ecc.
  5. Imbottigliatore: nome e sede
  6. Volume nominale (in cl, l)
  7. Tenore di zuccheri per spumanti e frizzanti (brut, extra dry, sec, demi-sec, doux)
  8. Lotto
  9. Allergeni: indicazione obbligatoria di solfiti se > 10 mg/L ("Contiene solfiti")
  10. Lista ingredienti (Reg. UE 2117/2021, dal 8/12/2023)
  11. Dichiarazione nutrizionale (Reg. UE 2117/2021, dal 8/12/2023)

Solfiti: l'allergene quasi onnipresente

L'anidride solforosa e i solfiti (E220-E228) sono presenti in quasi tutti i vini in commercio come conservanti naturali e antiossidanti. Sono inseriti tra i 14 allergeni dell'Allegato II del Reg. UE 1169/2011 e devono essere dichiarati se la concentrazione supera 10 mg/L espressi in SO₂.

La dicitura corretta in italiano è: "Contiene solfiti" oppure "Contiene anidride solforosa". Può essere riportata anche con simboli pittogrammi armonizzati (Allegato III Reg. UE 2019/33).

Limiti di solfiti previsti per legge

Tipologia vinoSO₂ max (mg/L)
Vini rossi secchi150
Vini bianchi/rosati secchi200
Vini con residuo zuccherino > 5 g/L+ 50 mg/L
Vini biologici rossi secchi100
Vini biologici bianchi/rosati secchi150
Vini dolci passitifino a 400
Spumanti di qualità185

Gradazione alcolica

Il titolo alcolometrico volumico effettivo va espresso in % vol, con la cifra seguita dal simbolo "% vol" (es. 13,5% vol). La tolleranza ammessa rispetto al valore reale è di ± 0,5% per i vini fermi e ± 0,8% per spumanti DOP, vini liquorosi e vini DOCG/DOC con invecchiamento > 3 anni. Le altezze minime dei caratteri devono rispettare l'Allegato VIII Reg. UE 2019/33: minimo 5 mm per imballaggi > 100 cl, 3 mm per 20-100 cl, 2 mm per imballaggi minori.

Lista ingredienti e tabella nutrizionale (dal 2023)

Il Reg. UE 2117/2021 ha imposto dal 8 dicembre 2023 a tutti i vini (anche fermi, spumanti, frizzanti) l'obbligo di indicare:

  • Lista ingredienti (uva, additivi enologici, eventuali ingredienti aggiunti)
  • Dichiarazione nutrizionale (energia obbligatoria sull'imballaggio, valori completi accessibili online)

Le informazioni possono essere fornite tramite QR code sull'etichetta che rinvia a una pagina web dedicata. La pagina deve essere accessibile gratuitamente, non deve raccogliere dati personali (no tracking) e deve essere disponibile per tutta la shelf life del vino. Il QR code va accompagnato dalla dicitura "ingredienti" o pittogramma equivalente.

Valori energetici obbligatori in etichetta

Sull'etichetta cartacea va comunque sempre riportato in chiaro il valore energetico: "Energia: 296 kJ / 71 kcal per 100 ml". Gli altri valori (grassi, carboidrati, proteine, sale, zuccheri) possono essere accessibili via QR code.

DOP e IGP: come si indicano

I vini DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta) seguono i disciplinari di produzione. In etichetta:

  • Nome della denominazione (es. "Chianti Classico DOCG", "Toscana IGT")
  • Logo UE biologico se applicabile
  • Logo DOP/IGP UE (facoltativo per vini, obbligatorio per altri prodotti agroalimentari)
  • Numero del lotto e numero di approvazione del cantina/imbottigliatore

Vini biologici

I vini biologici certificati secondo Reg. UE 848/2018 devono riportare:

  • Logo biologico UE (Eurofoglia)
  • Codice dell'organismo di controllo (es. "IT-BIO-007")
  • Dicitura "agricoltura UE", "agricoltura non UE" o "agricoltura UE/non UE"

Approfondisci nella nostra guida all'etichetta bio.

Sanzioni specifiche per il vino

ViolazioneSanzione
Omessa indicazione gradazione1.000 - 6.000 €
Omessa dichiarazione solfiti2.000 - 16.000 €
Indicazione DOP/IGP non spettante10.000 - 60.000 € + sequestro
Vino contraffatto (sofisticazione)Penale: reclusione fino a 3 anni
Solfiti oltre limiti di legge3.000 - 18.000 € + ritiro lotto

Per generare etichette di prodotti enologici e bevande conformi vai al generatore di etichette UE 1169/2011. Per il manuale HACCP cantine vinicole con procedura solfiti vai al manuale HACCP a 149 euro.

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Domande Frequenti

Posso vendere vino senza dichiarare i solfiti?

+
Solo se la concentrazione e' inferiore a 10 mg/L (vini cosiddetti 'senza solfiti aggiunti', che possono comunque presentare solfiti naturali fino a 10 mg/L). Sopra questa soglia la dicitura 'Contiene solfiti' e' obbligatoria, anche per vini biologici, naturali e biodinamici.

Il QR code per ingredienti e nutrizionale e' obbligatorio?

+
No, e' una possibilita' alternativa all'indicazione completa in etichetta. Sulla bottiglia si puo' indicare l'energia in chiaro e tutti gli altri dati (ingredienti, nutrizionale completo) tramite QR code che rinvia a una pagina dedicata. La scelta e' del produttore.

I vini biologici hanno limiti di solfiti diversi?

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Si'. Reg. UE 848/2018: 100 mg/L per rossi secchi (vs 150 per convenzionali), 150 per bianchi/rosati secchi (vs 200), con incremento se zuccheri residui > 5 g/L. Per i vini biodinamici Demeter limiti ancora piu' bassi.

Quanto puo' essere alta la tolleranza sulla gradazione?

+
Per vini fermi: +/- 0,5% vol. Per spumanti DOP, vini liquorosi e DOC/DOCG con invecchiamento > 3 anni: +/- 0,8% vol. Vini con piu' di 0,5/0,8% di scarto rispetto al dichiarato sono soggetti a sanzioni.

Devo dichiarare in etichetta gli additivi enologici?

+
Si', dal 8 dicembre 2023 (Reg. UE 2117/2021). Vanno dichiarati gli ingredienti tra cui mosto, mosto concentrato, additivi (gomma arabica E414, anidride solforosa E220, acido tartarico E334, etc.). Le diciture seguono la nomenclatura comune con codici E.