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Origine Obbligatoria in Etichetta 2026: Carne, Pesce, Miele, Olio

Pubblicato il 02/05/2026 da 123manualehaccp.com · Origine

L'obbligo di indicazione dell'origine: il quadro 2026

L'Art. 26 del Reg. UE 1169/2011 stabilisce che il paese di origine o luogo di provenienza dell'alimento è obbligatorio quando l'omissione potrebbe indurre in errore il consumatore o quando è richiesto da norme settoriali specifiche. Nel 2026 le filiere obbligate sono molteplici e si sommano norme UE e norme italiane (decreti interministeriali prorogati).

Carne bovina (Reg. CE 1760/2000)

Per la carne bovina fresca, refrigerata o congelata l'etichetta deve riportare:

  • Numero di riferimento o codice di identificazione dell'animale o lotto
  • Paese di nascita
  • Paese di allevamento
  • Paese di macellazione + numero di approvazione del macello
  • Paese di sezionamento + numero di approvazione del laboratorio

Se le 4 fasi (nascita, allevamento, macellazione, sezionamento) avvengono nello stesso paese, è ammessa la dicitura unica "Origine: Italia".

Carne fresca di suino, ovino, caprino, pollame (Reg. UE 1337/2013)

Dal 1° aprile 2015 obbligatoria l'indicazione di:

  • Paese di allevamento
  • Paese di macellazione

Esempio: "Allevato in: Italia. Macellato in: Italia". Se entrambi coincidono: "Origine: Italia".

Pesce e prodotti della pesca (Reg. UE 1379/2013)

Per pesci, crostacei, molluschi freschi e congelati venduti pre-imballati o sfusi:

  • Denominazione commerciale e nome scientifico
  • Metodo di produzione ("pescato", "pescato in acque dolci", "allevato")
  • Zona FAO di cattura (es. Atlantico Nord-Est FAO 27, Mediterraneo FAO 37)
  • Sotto-zona FAO per Mediterraneo e Mar Nero
  • Categoria di attrezzo da pesca (reti da circuizione, reti da posta, ami...)
  • Per allevamenti: paese di allevamento
  • Indicazione di prodotto scongelato se applicabile

Miele (D.Lgs. 179/2004)

Obbligatoria l'indicazione del paese di origine. Per miscele di mieli:

  • "Miscela di mieli originari della UE"
  • "Miscela di mieli non originari della UE"
  • "Miscela di mieli originari e non originari della UE"

Dal 14/06/2026 (Direttiva UE 2024/1438) entra in vigore l'obbligo di indicare in ordine decrescente di peso tutti i paesi di origine delle miscele.

Olio extravergine d'oliva (Reg. UE 29/2012)

L'etichetta deve riportare:

  • Designazione di origine (es. "Olio extravergine di oliva ottenuto da olive raccolte in Italia")
  • Per oli DOP/IGP: nome della denominazione protetta
  • Per miscele: "miscela di oli di oliva originari dell'Unione europea", oppure "originari di paesi terzi", o miscele di entrambi

Ortofrutta fresca (Reg. UE 543/2011)

Obbligo di paese di origine per tutta l'ortofrutta fresca, accompagnato da categoria (Extra, I, II) e calibro. La dicitura va apposta su confezione o cartello sopra il prodotto sfuso.

Latte e prodotti lattiero-caseari (D.M. 9/12/2016)

L'Italia ha introdotto con decreto interministeriale, prorogato fino al 31 dicembre 2026, l'obbligo di indicare:

  • Paese di mungitura
  • Paese di condizionamento o trasformazione

Si applica al latte UHT, latte fresco, yogurt, formaggi, burro, mozzarella, ricotta. Esempio: "Origine del latte: Italia" oppure "Paese di mungitura: Italia. Paese di condizionamento: Italia".

Pasta secca (D.M. 26/07/2017)

Obbligatoria fino al 31 dicembre 2026 l'indicazione di:

  • Paese di coltivazione del grano
  • Paese di molitura

Riso (D.M. 16/12/2017)

Obbligatoria fino al 31 dicembre 2026 l'indicazione di:

  • Paese di coltivazione del riso
  • Paese di lavorazione
  • Paese di confezionamento

Pomodoro trasformato (D.M. 16/11/2017)

Obbligatoria per concentrato, passata, polpa, pelati, sughi pronti l'indicazione di:

  • Paese di coltivazione del pomodoro
  • Paese di trasformazione

Sanzioni

L'omessa indicazione di origine quando obbligatoria comporta sanzioni da 2.000 a 16.000 euro (D.Lgs. 231/2017). Per indicazioni di origine ingannevoli o false la sanzione sale a 3.000-24.000 euro e in casi gravi si configura il reato di frode in commercio (Art. 515 c.p., reclusione fino a 2 anni).

Origine vs. provenienza: due concetti diversi

L'origine di un alimento è il paese in cui è stato interamente ottenuto o subito l'ultima trasformazione sostanziale (Reg. UE 952/2013, Codice doganale dell'Unione). La provenienza è un concetto più ampio che può includere il luogo di confezionamento. Esempio: olio prodotto da olive spagnole imbottigliato in Italia non è di origine italiana ma di provenienza italiana.

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Domande Frequenti

Devo indicare l'origine se vendo solo a ristoranti (B2B)?

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Si'. Le regole UE sull'origine si applicano anche alla vendita B2B verso le collettivita' (ristorazione). Solo l'indicazione degli allergeni puo' essere comunicata oralmente nei rapporti professionali con apposita documentazione interna.

Cosa rischio se scrivo "Made in Italy" senza che lo sia?

+
Sanzione da 3.000 a 24.000 euro (D.Lgs. 231/2017) per pratica ingannevole + possibili profili penali ex Art. 515 c.p. (frode in commercio, reclusione fino a 2 anni) e Art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci).

Cosa significa "trasformazione sostanziale"?

+
E' un'operazione che modifica significativamente le caratteristiche del prodotto, ne crea uno nuovo o costituisce una fase importante della produzione (es. macinazione del grano, cottura, conservazione). Una semplice ri-confezionamento non costituisce trasformazione sostanziale.

Posso usare la bandiera italiana se gli ingredienti sono esteri?

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No, e' una pratica ingannevole e sanzionata. Anche le immagini di paesaggi italiani, dialetti, riferimenti regionali costituiscono indicazione di origine se associate al prodotto. La sanzione e' la stessa dei testi mendaci.

I prodotti DOP/IGP devono indicare anche l'origine standard?

+
I prodotti DOP/IGP/STG seguono regole specifiche del disciplinare di produzione. L'origine geografica e' implicita nella denominazione protetta, ma l'OSA deve comunque indicare nome dell'impresa produttrice e codice di certificazione dell'organismo di controllo.