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Reg. UE 1169/2011: Guida Completa alle Disposizioni 2026

Pubblicato il 01/05/2026 da 123manualehaccp.com · Normativa

Cos'e' il Regolamento UE 1169/2011

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 disciplina la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. E' entrato in vigore il 13 dicembre 2014 (con eccezione delle disposizioni nutrizionali, applicabili dal 13 dicembre 2016) e ha abrogato le precedenti Direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE. In Italia il quadro sanzionatorio è stato completato con il D.Lgs. 231/2017, mentre il D.Lgs. 145/2017 ha disciplinato l'origine.

Ambito di applicazione (Art. 1)

Il Regolamento si applica agli alimenti pre-imballati destinati al consumatore finale o alle collettività (mense, ristorazione collettiva). Sono inclusi:

  • Alimenti pre-imballati venduti al dettaglio
  • Alimenti destinati alle collettività
  • Alimenti venduti a distanza (e-commerce alimentare)
  • Bevande alcoliche con titolo alcolometrico ≥ 1,2% vol

Sono esclusi: alimenti sfusi non pre-imballati (per i quali si applicano le sole regole su allergeni), prodotti destinati esclusivamente all'esportazione fuori UE, prodotti di artigianato in piccole quantità cedute direttamente al consumatore (in regime di vendita diretta).

Le 12 informazioni obbligatorie (Art. 9)

L'etichetta di un alimento pre-imballato deve riportare:

  1. Denominazione di vendita
  2. Elenco degli ingredienti
  3. Allergeni (Allegato II) evidenziati
  4. Quantità di taluni ingredienti (QUID)
  5. Quantità netta
  6. TMC o data di scadenza
  7. Condizioni di conservazione e/o utilizzo
  8. Nome o ragione sociale e indirizzo dell'OSA
  9. Paese di origine o luogo di provenienza (quando obbligatorio)
  10. Istruzioni per l'uso
  11. Titolo alcolometrico volumico (bevande > 1,2% vol)
  12. Dichiarazione nutrizionale

La denominazione di vendita (Art. 17)

Può essere: legale (es. "cioccolato fondente" per Reg. UE 178/2002), descrittiva, o consueta. Non può essere sostituita da un marchio o da una denominazione di fantasia. Esempio corretto: "Pomodoro pelato in succo di pomodoro"; esempio errato: "Bonta' Italiana" usata da sola.

Lista ingredienti (Art. 18)

Gli ingredienti vanno elencati in ordine decrescente di peso al momento del loro uso nella fabbricazione del prodotto. L'acqua aggiunta > 5% va indicata. Gli ingredienti composti devono essere disaggregati se costituiscono > 2% del prodotto finito. La QUID (quantitative ingredient declaration) richiede di indicare la percentuale degli ingredienti caratterizzanti (es. "ragu' di carne (carne 35%)").

Allergeni (Art. 21 e Allegato II)

I 14 allergeni devono essere evidenziati nella lista ingredienti tramite caratteristiche tipografiche distinte: grassetto, MAIUSCOLO, sottolineato, colore di sfondo o di carattere diverso. Approfondisci nella nostra guida specifica.

Leggibilita' (Art. 13)

Le informazioni obbligatorie devono essere stampate con caratteri x-height ≥ 1,2 mm (0,9 mm su confezioni con superficie maggiore < 80 cm²). Vanno collocate in un campo visivo facilmente accessibile, non nascoste o oscurate da altre indicazioni. Il colore deve garantire un contrasto significativo con lo sfondo.

Responsabilita' dell'OSA (Art. 8)

L'Operatore del Settore Alimentare responsabile delle informazioni sull'etichetta è quello con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato. Se l'OSA non è stabilito nell'UE, la responsabilità ricade sull'importatore. Gli operatori intermedi (distributori, grossisti) hanno l'obbligo di non modificare le informazioni e di non commercializzare prodotti non conformi.

Vendita a distanza (Art. 14)

Per gli alimenti venduti via e-commerce, tutte le informazioni obbligatorie (eccetto TMC/scadenza e numero di lotto) devono essere disponibili al consumatore prima del completamento dell'acquisto, sulla scheda prodotto del sito. Le informazioni rimanenti vanno fornite al momento della consegna.

Sanzioni (D.Lgs. 231/2017)

ViolazioneSanzione
Omessa indicazione campi obbligatori500 - 4.000 €
Informazioni ingannevoli3.000 - 24.000 €
Omessa evidenziazione allergeni2.000 - 16.000 €
Omessa indicazione origine obbligatoria2.000 - 16.000 €
Omessa dichiarazione nutrizionale3.000 - 24.000 €
Mancata leggibilita' (x-height < 1,2 mm)500 - 4.000 €

Le sanzioni sono cumulative per ogni partita di prodotto non conforme. Genera etichette conformi automaticamente con il nostro generatore di etichette.

Le novita' 2026

Nel 2026 restano in vigore le proroghe italiane sull'origine obbligatoria di latte, pasta, riso e pomodoro trasformato. La Commissione Europea sta valutando il Front-of-Pack Nutrition Labelling (Nutri-Score, NutrInform) ma non è ancora obbligatorio. Resta obbligatoria la marcatura CE per i materiali a contatto (Reg. CE 1935/2004) e la conformità MOCA per gli imballaggi.

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Domande Frequenti

Il Reg. UE 1169/2011 si applica anche ai prodotti sfusi?

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Solo parzialmente. Per gli alimenti non pre-imballati l'unico obbligo derivante dal Regolamento e' l'indicazione degli allergeni (Art. 44), comunicata al consumatore tramite menu', cartelli, schede o forma orale documentata. Le altre informazioni dell'Art. 9 si applicano solo ai prodotti pre-imballati.

Cosa significa pre-imballato secondo il Regolamento?

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Un alimento pre-imballato e' un'unita' di vendita destinata come tale al consumatore finale e alle collettivita', costituita dall'alimento e dall'imballaggio nel quale e' stato confezionato prima della commercializzazione, che lo avvolga interamente o solo in parte ma in modo da non poter essere modificato senza aprire o cambiare l'imballaggio (Art. 2 lett. e).

Si possono usare diciture in lingua straniera?

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Le informazioni obbligatorie devono essere in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori dello Stato membro in cui il prodotto e' venduto. In Italia: italiano. E' ammessa la presenza di altre lingue in aggiunta, mai in sostituzione (Art. 15).

Quanto vale il QUID e quando si applica?

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Il QUID (Quantitative Ingredient Declaration, Art. 22) richiede di indicare la percentuale di un ingrediente quando: figura nella denominazione di vendita ('ragu' di carne'), e' messo in evidenza sull'etichetta tramite parole o immagini ('con vero burro'), e' essenziale per caratterizzare l'alimento.

Le sanzioni si applicano solo all'OSA o anche al distributore?

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L'OSA responsabile e' quello sotto il cui nome il prodotto e' commercializzato. Tuttavia, distributori e grossisti hanno l'obbligo di non commercializzare prodotti non conformi (Art. 8 §3): se lo fanno, sono soggetti a sanzioni autonome del D.Lgs. 231/2017. La sanzione e' attribuita a chi materialmente immette in commercio o detiene per la vendita prodotti non conformi.