Reg. UE 1169/2011: Guida Completa alle Disposizioni 2026
Pubblicato il 01/05/2026 da 123manualehaccp.com · Normativa
Cos'e' il Regolamento UE 1169/2011
Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 disciplina la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. E' entrato in vigore il 13 dicembre 2014 (con eccezione delle disposizioni nutrizionali, applicabili dal 13 dicembre 2016) e ha abrogato le precedenti Direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE. In Italia il quadro sanzionatorio è stato completato con il D.Lgs. 231/2017, mentre il D.Lgs. 145/2017 ha disciplinato l'origine.
Ambito di applicazione (Art. 1)
Il Regolamento si applica agli alimenti pre-imballati destinati al consumatore finale o alle collettività (mense, ristorazione collettiva). Sono inclusi:
- Alimenti pre-imballati venduti al dettaglio
- Alimenti destinati alle collettività
- Alimenti venduti a distanza (e-commerce alimentare)
- Bevande alcoliche con titolo alcolometrico ≥ 1,2% vol
Sono esclusi: alimenti sfusi non pre-imballati (per i quali si applicano le sole regole su allergeni), prodotti destinati esclusivamente all'esportazione fuori UE, prodotti di artigianato in piccole quantità cedute direttamente al consumatore (in regime di vendita diretta).
Le 12 informazioni obbligatorie (Art. 9)
L'etichetta di un alimento pre-imballato deve riportare:
- Denominazione di vendita
- Elenco degli ingredienti
- Allergeni (Allegato II) evidenziati
- Quantità di taluni ingredienti (QUID)
- Quantità netta
- TMC o data di scadenza
- Condizioni di conservazione e/o utilizzo
- Nome o ragione sociale e indirizzo dell'OSA
- Paese di origine o luogo di provenienza (quando obbligatorio)
- Istruzioni per l'uso
- Titolo alcolometrico volumico (bevande > 1,2% vol)
- Dichiarazione nutrizionale
La denominazione di vendita (Art. 17)
Può essere: legale (es. "cioccolato fondente" per Reg. UE 178/2002), descrittiva, o consueta. Non può essere sostituita da un marchio o da una denominazione di fantasia. Esempio corretto: "Pomodoro pelato in succo di pomodoro"; esempio errato: "Bonta' Italiana" usata da sola.
Lista ingredienti (Art. 18)
Gli ingredienti vanno elencati in ordine decrescente di peso al momento del loro uso nella fabbricazione del prodotto. L'acqua aggiunta > 5% va indicata. Gli ingredienti composti devono essere disaggregati se costituiscono > 2% del prodotto finito. La QUID (quantitative ingredient declaration) richiede di indicare la percentuale degli ingredienti caratterizzanti (es. "ragu' di carne (carne 35%)").
Allergeni (Art. 21 e Allegato II)
I 14 allergeni devono essere evidenziati nella lista ingredienti tramite caratteristiche tipografiche distinte: grassetto, MAIUSCOLO, sottolineato, colore di sfondo o di carattere diverso. Approfondisci nella nostra guida specifica.
Leggibilita' (Art. 13)
Le informazioni obbligatorie devono essere stampate con caratteri x-height ≥ 1,2 mm (0,9 mm su confezioni con superficie maggiore < 80 cm²). Vanno collocate in un campo visivo facilmente accessibile, non nascoste o oscurate da altre indicazioni. Il colore deve garantire un contrasto significativo con lo sfondo.
Responsabilita' dell'OSA (Art. 8)
L'Operatore del Settore Alimentare responsabile delle informazioni sull'etichetta è quello con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato. Se l'OSA non è stabilito nell'UE, la responsabilità ricade sull'importatore. Gli operatori intermedi (distributori, grossisti) hanno l'obbligo di non modificare le informazioni e di non commercializzare prodotti non conformi.
Vendita a distanza (Art. 14)
Per gli alimenti venduti via e-commerce, tutte le informazioni obbligatorie (eccetto TMC/scadenza e numero di lotto) devono essere disponibili al consumatore prima del completamento dell'acquisto, sulla scheda prodotto del sito. Le informazioni rimanenti vanno fornite al momento della consegna.
Sanzioni (D.Lgs. 231/2017)
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Omessa indicazione campi obbligatori | 500 - 4.000 € |
| Informazioni ingannevoli | 3.000 - 24.000 € |
| Omessa evidenziazione allergeni | 2.000 - 16.000 € |
| Omessa indicazione origine obbligatoria | 2.000 - 16.000 € |
| Omessa dichiarazione nutrizionale | 3.000 - 24.000 € |
| Mancata leggibilita' (x-height < 1,2 mm) | 500 - 4.000 € |
Le sanzioni sono cumulative per ogni partita di prodotto non conforme. Genera etichette conformi automaticamente con il nostro generatore di etichette.
Le novita' 2026
Nel 2026 restano in vigore le proroghe italiane sull'origine obbligatoria di latte, pasta, riso e pomodoro trasformato. La Commissione Europea sta valutando il Front-of-Pack Nutrition Labelling (Nutri-Score, NutrInform) ma non è ancora obbligatorio. Resta obbligatoria la marcatura CE per i materiali a contatto (Reg. CE 1935/2004) e la conformità MOCA per gli imballaggi.
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