Tracciabilità Pesce: Zona FAO, Metodo di Cattura, Etichettatura (Reg. UE 1379/2013)
Pubblicato il 04/05/2026 da 123manualehaccp.com · Filiera Ittica
Manuale HACCP con sistema di tracciabilità conforme art. 18 Reg. CE 178/2002, pronto in 5 minuti.
Cosa Deve Essere Tracciato sul Pesce e Prodotti Ittici
La tracciabilità del pesce è una delle più rigorose della filiera alimentare europea, perché coinvolge sia la sicurezza alimentare (Reg. CE 178/2002) sia la politica comune della pesca (Reg. UE 1379/2013, ex Reg. CE 1224/2009). Per ogni partita di pesce, sia fresco che congelato, l'OSA deve essere in grado di tracciare almeno: denominazione commerciale, denominazione scientifica latina, metodo di produzione (cattura/allevamento), zona FAO di cattura, attrezzo di cattura, data di sbarco, paese di origine.
Normativa: Reg. UE 1379/2013 e D.Lgs. 4/2012
Il Reg. UE 1379/2013 (OCM Organizzazione Comune dei Mercati ittici) impone all'art. 35 le indicazioni obbligatorie su tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura immessi sul mercato. Il D.Lgs. 4/2012 recepisce in Italia le sanzioni: €1.500–€9.500 per omessa o errata indicazione delle informazioni obbligatorie. Il Reg. CE 178/2002 art. 18 e il Reg. UE 931/2011 aggiungono l'obbligo di tracciabilità di lotto.
Le 7 Informazioni Obbligatorie sul Pesce
| Informazione | Esempio | Note |
|---|---|---|
| Denominazione commerciale | Branzino | Da elenco DM 22/09/2017 |
| Denominazione scientifica | Dicentrarchus labrax | Latino in corsivo |
| Metodo di produzione | "Pescato" / "Allevato" | Obbligatorio |
| Zona FAO di cattura | "Mar Mediterraneo (FAO 37)" | Sub-zona se possibile (37.1.1) |
| Attrezzo di cattura | "Reti da posta", "Palangari" | Per pesce pescato |
| Paese di allevamento | "Italia", "Grecia" | Per pesce allevato |
| Stato fisico | "Fresco", "Decongelato", "Congelato" | Obbligatorio se decongelato |
Le Zone FAO Più Comuni in Italia
- FAO 37 — Mar Mediterraneo e Mar Nero
- 37.1 Mediterraneo Occidentale (37.1.1 Mar Baleari, 37.1.2 Golfo del Leone, 37.1.3 Sardegna)
- 37.2 Mediterraneo Centrale (37.2.1 Mar Adriatico, 37.2.2 Mar Ionio)
- 37.3 Mediterraneo Orientale (37.3.1 Mar Egeo, 37.3.2 Mar di Levante)
- FAO 27 — Atlantico Nord-Orientale (es. Mar del Nord, Mar Norvegese)
- FAO 21 — Atlantico Nord-Occidentale (Canada, USA Est)
- FAO 34 — Atlantico Centro-Orientale (Marocco, Senegal)
- FAO 47 — Atlantico Sud-Orientale (Sudafrica, Namibia)
- FAO 71 — Pacifico Centro-Occidentale (Vietnam, Thailandia)
Modello Etichetta Pesce in Pescheria/Banco Taglio
Per il pesce sfuso al banco è obbligatorio un cartello visibile per ogni specie. Esempio:
| BRANZINO (Dicentrarchus labrax) — Pescato — FAO 37.2.1 (Mar Adriatico) — Reti da posta — Fresco — €/kg 22,00 — Lotto L260504/B |
| SALMONE (Salmo salar) — Allevato — Norvegia — Fresco — €/kg 18,50 — Lotto L260503/SN |
| TONNO PINNE GIALLE (Thunnus albacares) — Pescato — FAO 71 (Pacifico Centro-Occ.) — Palangari — Decongelato — €/kg 26,00 — Lotto L260501/TG |
Tracciabilità nei Documenti Commerciali
Tutte le informazioni di cui sopra devono comparire nei DDT in entrata e nelle fatture dal pescatore/grossista al ristorante o pescheria. La conservazione è di almeno 4 anni. In caso di richiamo l'ASL può richiedere di risalire alla barca di cattura: senza zona FAO + data sbarco + attrezzo, la rintracciabilità è violata.
Sanzioni per Pesce Senza Tracciabilità
- €1.500–€9.500 — omessa/errata indicazione informazioni obbligatorie (D.Lgs. 4/2012 art. 4)
- €3.000–€18.000 — mancata tracciabilità sostanziale (D.Lgs. 190/2006)
- Sequestro della partita e sospensione attività in caso di rischio sanitario
- €10.000–€50.000 per frode in commercio (sostituzione specie, etichetta falsa) — art. 515 c.p.
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