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Tracciabilità Pesce: Zona FAO, Metodo di Cattura, Etichettatura (Reg. UE 1379/2013)

Pubblicato il 04/05/2026 da 123manualehaccp.com · Filiera Ittica

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Cosa Deve Essere Tracciato sul Pesce e Prodotti Ittici

La tracciabilità del pesce è una delle più rigorose della filiera alimentare europea, perché coinvolge sia la sicurezza alimentare (Reg. CE 178/2002) sia la politica comune della pesca (Reg. UE 1379/2013, ex Reg. CE 1224/2009). Per ogni partita di pesce, sia fresco che congelato, l'OSA deve essere in grado di tracciare almeno: denominazione commerciale, denominazione scientifica latina, metodo di produzione (cattura/allevamento), zona FAO di cattura, attrezzo di cattura, data di sbarco, paese di origine.

Normativa: Reg. UE 1379/2013 e D.Lgs. 4/2012

Il Reg. UE 1379/2013 (OCM Organizzazione Comune dei Mercati ittici) impone all'art. 35 le indicazioni obbligatorie su tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura immessi sul mercato. Il D.Lgs. 4/2012 recepisce in Italia le sanzioni: €1.500–€9.500 per omessa o errata indicazione delle informazioni obbligatorie. Il Reg. CE 178/2002 art. 18 e il Reg. UE 931/2011 aggiungono l'obbligo di tracciabilità di lotto.

Le 7 Informazioni Obbligatorie sul Pesce

InformazioneEsempioNote
Denominazione commercialeBranzinoDa elenco DM 22/09/2017
Denominazione scientificaDicentrarchus labraxLatino in corsivo
Metodo di produzione"Pescato" / "Allevato"Obbligatorio
Zona FAO di cattura"Mar Mediterraneo (FAO 37)"Sub-zona se possibile (37.1.1)
Attrezzo di cattura"Reti da posta", "Palangari"Per pesce pescato
Paese di allevamento"Italia", "Grecia"Per pesce allevato
Stato fisico"Fresco", "Decongelato", "Congelato"Obbligatorio se decongelato

Le Zone FAO Più Comuni in Italia

  • FAO 37 — Mar Mediterraneo e Mar Nero
    • 37.1 Mediterraneo Occidentale (37.1.1 Mar Baleari, 37.1.2 Golfo del Leone, 37.1.3 Sardegna)
    • 37.2 Mediterraneo Centrale (37.2.1 Mar Adriatico, 37.2.2 Mar Ionio)
    • 37.3 Mediterraneo Orientale (37.3.1 Mar Egeo, 37.3.2 Mar di Levante)
  • FAO 27 — Atlantico Nord-Orientale (es. Mar del Nord, Mar Norvegese)
  • FAO 21 — Atlantico Nord-Occidentale (Canada, USA Est)
  • FAO 34 — Atlantico Centro-Orientale (Marocco, Senegal)
  • FAO 47 — Atlantico Sud-Orientale (Sudafrica, Namibia)
  • FAO 71 — Pacifico Centro-Occidentale (Vietnam, Thailandia)

Modello Etichetta Pesce in Pescheria/Banco Taglio

Per il pesce sfuso al banco è obbligatorio un cartello visibile per ogni specie. Esempio:

BRANZINO (Dicentrarchus labrax) — Pescato — FAO 37.2.1 (Mar Adriatico) — Reti da posta — Fresco — €/kg 22,00 — Lotto L260504/B
SALMONE (Salmo salar) — Allevato — Norvegia — Fresco — €/kg 18,50 — Lotto L260503/SN
TONNO PINNE GIALLE (Thunnus albacares) — Pescato — FAO 71 (Pacifico Centro-Occ.) — Palangari — Decongelato — €/kg 26,00 — Lotto L260501/TG

Tracciabilità nei Documenti Commerciali

Tutte le informazioni di cui sopra devono comparire nei DDT in entrata e nelle fatture dal pescatore/grossista al ristorante o pescheria. La conservazione è di almeno 4 anni. In caso di richiamo l'ASL può richiedere di risalire alla barca di cattura: senza zona FAO + data sbarco + attrezzo, la rintracciabilità è violata.

Sanzioni per Pesce Senza Tracciabilità

  • €1.500–€9.500 — omessa/errata indicazione informazioni obbligatorie (D.Lgs. 4/2012 art. 4)
  • €3.000–€18.000 — mancata tracciabilità sostanziale (D.Lgs. 190/2006)
  • Sequestro della partita e sospensione attività in caso di rischio sanitario
  • €10.000–€50.000 per frode in commercio (sostituzione specie, etichetta falsa) — art. 515 c.p.

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Domande Frequenti

Quali informazioni sono obbligatorie sul pesce in vendita?

+
Sette: denominazione commerciale, denominazione scientifica latina, metodo (pescato/allevato), zona FAO di cattura, attrezzo, paese di allevamento (se allevato), stato fisico (fresco/decongelato).

Cos'è la zona FAO 37?

+
È la zona di pesca FAO che identifica il Mar Mediterraneo e Mar Nero. Suddivisa in 37.1 (Occidentale), 37.2 (Centrale: Adriatico, Ionio), 37.3 (Orientale: Egeo, Levante).

Devo indicare se un pesce è stato decongelato?

+
Sì, è obbligatorio (Reg. UE 1379/2013 art. 35). Indicare "decongelato" sull'etichetta o sul cartello al banco. La sanzione per omissione va da €1.500 a €9.500.

Per quanto devo conservare i DDT del pesce?

+
Almeno 4 anni. La normativa generale art. 18 Reg. CE 178/2002 + linee guida ministeriali. Per controlli post-sequestro la Capitaneria può richiederli a campione.

Cosa rischio se vendo pesce senza zona FAO?

+
Sanzione amministrativa €1.500-€9.500 (D.Lgs. 4/2012). Se associata a sostituzione di specie o frode, anche sanzioni penali per frode in commercio (art. 515 c.p., €10.000-€50.000 + reclusione fino 2 anni).

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