Differenza tra ritiro e richiamo
- Ritiro: il prodotto è ancora nella supply chain (distributore, rivendita). Non è arrivato al consumatore finale.
- Richiamo: il prodotto è già arrivato al consumatore finale. Va comunicato pubblicamente.
Quando attivare la procedura
L'art. 19 del Reg. CE 178/2002 prevede attivazione immediata in caso di:
- Contaminazione microbiologica (Listeria, Salmonella, E. coli O157, ecc.)
- Contaminazione chimica (solventi, prodotti detergenti, residui agrochimici)
- Corpi estranei pericolosi (vetro, metallo, plastica dura)
- Allergene non dichiarato in etichetta
- Pericolo allergenico con reazione documentata in un consumatore
- Notifica RASFF di lotto fornitore già utilizzato
Diagramma di flusso 24 ore
Il PDF include un diagramma di flusso con le azioni delle prime 24 ore divise per fasce orarie:
- 0-2h: identificazione lotto, isolamento prodotto residuo, notifica ASL competente
- 2-6h: ricostruzione tracciabilità (one step back / one step forward), valutazione rischio
- 6-12h: contatto distributori per ritiro, comunicazione interna staff
- 12-24h: se richiamo: comunicato stampa, social media, contatto consumatori noti (loyalty card, delivery)
Contatti chiave da avere a portata
- ASL competente (SIAN — Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione)
- NAS Carabinieri di zona
- Ministero della Salute — DG Sicurezza Alimentare
- Consulente HACCP di fiducia
- Avvocato specializzato in food law
- Ufficio stampa o agenzia comunicazione (per richiami)
Modello di comunicazione consumatore
Il PDF include un template di comunicato di richiamo con i campi obbligatori richiesti dalle linee guida ministeriali:
- Nome prodotto, marchio, formato, lotto, data scadenza
- Motivo del richiamo (pericolo specifico)
- Istruzioni per il consumatore (non consumare, restituire al punto vendita, contattare numero verde)
- Recapito OSA per informazioni
- Data del comunicato
Sanzioni per mancato richiamo
Il D.Lgs. 190/2006 (attuativo Reg. 178/2002) prevede sanzioni amministrative da 3.000 € a 18.000 € per mancata o ritardata notifica dell'OSA all'ASL. In caso di danno al consumatore, può configurarsi responsabilità penale ex art. 442 c.p. (epidemia colposa) o art. 590 c.p. (lesioni colpose).
Esempio reale
Nel 2017 un'azienda casearia italiana ha richiamato 12 lotti di formaggio per contaminazione da Listeria monocytogenes. Il richiamo è stato attivato entro 18 ore dall'allerta RASFF: nessun consumatore ha contratto listeriosi. La gestione tempestiva ha evitato sanzioni e crisi reputazionale.