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NormativaLettera R

Regolamento CE 853/2004

Regolamento che stabilisce norme specifiche di igiene per gli alimenti di origine animale e disciplina il riconoscimento degli stabilimenti con bollo CE ovale.

Definizione formale

Il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. È complementare al 852/2004 e si applica esclusivamente ai prodotti non trasformati e trasformati di origine animale: carni (rosse, bianche, selvaggina), prodotti della pesca, latte e derivati, uova e ovoprodotti, miele, gelatine, collageni, stomaci, vesciche e intestini trattati. Disciplina inoltre il riconoscimento degli stabilimenti e l'apposizione del bollo sanitario CE ovale, marchio identificativo obbligatorio sui prodotti destinati al mercato intracomunitario.

Contesto storico e normativo

Il 853/2004 ha unificato e sostituito 17 direttive verticali precedenti che regolavano singolarmente carne fresca, pollame, prodotti a base di carne, prodotti della pesca, molluschi bivalvi, latte, ovoprodotti, ecc. La frammentazione precedente generava sovrapposizioni e zone grigie, particolarmente problematiche dopo i casi di contaminazione da diossina (1999) e Salmonella nelle carni avicole. Il regolamento ha introdotto un approccio uniforme orientato al rischio.

In Italia, il riconoscimento degli stabilimenti soggetti al 853/2004 è competenza delle ASL territoriali e del Ministero della Salute (per gli stabilimenti con esportazione extra-UE). L'elenco degli stabilimenti riconosciuti è pubblicato sul portale "Sintesis" e aggiornato in tempo reale. Il sistema dei bolli sanitari è disciplinato dal Regolamento UE 2019/627 (controlli ufficiali, ex Reg. 854/2004) e dal D.Lgs. 27/2021 di recepimento.

Applicazione pratica HACCP

Il regolamento distingue due tipologie di operatori:

  • Stabilimenti riconosciuti (art. 4): macelli, laboratori di sezionamento, stabilimenti di trasformazione carni, caseifici industriali, stabilimenti di prodotti ittici, depositi frigoriferi B2B. Devono ottenere un numero di riconoscimento CE (es. IT 1234 CE) prima di iniziare l'attività e apporre il bollo ovale su ogni prodotto.
  • Attività registrate al 852/2004 (vendita diretta): macellerie al dettaglio, pescherie, bar e ristoranti che acquistano da stabilimenti riconosciuti e vendono al consumatore finale. Sono esonerate dal bollo CE ma devono comunque applicare i principi HACCP.

Il bollo sanitario CE ovale contiene tre informazioni: la sigla dello Stato membro (IT per Italia), il numero di riconoscimento dello stabilimento e la sigla CE. Per i prodotti delle micro-filiere locali esiste anche il bollo nazionale, valido solo sul territorio italiano e disciplinato dal D.Lgs. 27/2021. Acquistare da fornitori senza bollo CE espone l'OSA a sanzioni: l'art. 6 del D.Lgs. 193/2007 prevede multe fino a €18.000 e — nei casi di alimenti pericolosi — provvedimenti penali ex L. 283/1962.

Operativamente, nel manuale HACCP devono essere documentati: i fornitori riconosciuti con relativi numeri CE, le procedure di accettazione merci con verifica del bollo e della catena del freddo, i criteri di temperatura per carne fresca (≤7°C), pollame (≤4°C), prodotti ittici freschi (0-2°C, in ghiaccio fondente) e congelati (≤-18°C). Per i molluschi bivalvi vivi è obbligatorio il documento di registrazione con zona di produzione classificata (A, B o C ai sensi del Regolamento 627/2019).

La pesca sportiva e la macellazione domestica per autoconsumo sono escluse dal 853/2004 ma non possono essere immesse sul mercato. La vendita diretta in azienda agricola di piccole quantità di prodotti primari è regolata da deroghe nazionali (es. Reg. UE 853/2004 art. 1 par. 3 e norme regionali).

Cross-reference

Consulta le guide per macellerie, pescherie, articolo blog sul bollo CE e le FAQ HACCP.

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Voci correlate

Domande Frequenti

Devo avere il bollo CE per il mio ristorante?

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No, i ristoranti che vendono al consumatore finale rientrano nel Reg. 852/2004 e sono solo "registrati" presso l'ASL, non "riconosciuti". Il bollo CE riguarda i fornitori (macelli, caseifici, stabilimenti ittici).

Come verifico se un fornitore ha il bollo CE valido?

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Il portale Sintesis del Ministero della Salute (www.salute.gov.it) pubblica l'elenco aggiornato di tutti gli stabilimenti riconosciuti CE in Italia, con numero, indirizzo e tipologie di attività autorizzate.

Differenza tra bollo CE e bollo nazionale (quadrato)?

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Il bollo CE ovale autorizza la vendita in tutta l'UE; il bollo nazionale (forma diversa, italiano) limita la vendita al territorio italiano e si applica a stabilimenti con volumi ridotti che hanno ottenuto deroghe ai sensi dell'art. 10 del 853/2004.

Posso vendere uova del mio pollaio nel mio agriturismo?

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Sì, in regime di vendita diretta limitata: piccole quantità di prodotti primari prodotti in azienda venduti direttamente al consumatore o a esercizi locali al dettaglio (Reg. 853/2004 art. 1 par. 3 lett. c-d), nel rispetto delle norme regionali italiane.

I molluschi bivalvi richiedono documenti specifici?

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Sì, ogni partita di molluschi vivi deve essere accompagnata dal documento di registrazione che indica zona di produzione (A/B/C), centro di depurazione, data di confezionamento e durabilità. È il documento più controllato dai NAS nelle pescherie.