D.Lgs. 193/2007
Decreto legislativo italiano che disciplina le sanzioni amministrative per le violazioni dei regolamenti europei sull'igiene alimentare e l'HACCP.
Definizione formale
Il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193 ("Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore") è il principale strumento sanzionatorio italiano per le violazioni dei Regolamenti CE 852/2004, 853/2004 e 854/2004. Pubblicato in G.U. il 9 novembre 2007 ed entrato in vigore il 24 novembre 2007, ha abrogato definitivamente il D.Lgs. 155/1997 (primo recepimento HACCP in Italia) e adeguato l'apparato sanzionatorio al "pacchetto igiene" europeo del 2004. Il decreto si compone di 9 articoli e disciplina sia le sanzioni pecuniarie sia i provvedimenti amministrativi (sospensione attività, sequestro, prescrizioni).
Contesto storico e normativo
Prima del 2007, le violazioni igieniche in Italia erano sanzionate principalmente dalla storica Legge 30 aprile 1962 n. 283 (disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari) e dal D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 (regolamento di esecuzione). Il D.Lgs. 155/1997 aveva introdotto l'HACCP recependo la Direttiva 93/43/CEE, ma le sanzioni rimanevano spesso penali e poco proporzionate.
Il D.Lgs. 193/2007 ha "depenalizzato" la maggior parte delle violazioni igieniche, trasformandole in illeciti amministrativi con sanzioni pecuniarie più certe e applicabili dalle ASL e dai NAS senza dover passare dal procedimento penale. Restano penali solo le condotte più gravi: il commercio di alimenti pericolosi (art. 5 L. 283/1962, ancora in vigore), le frodi in commercio (art. 515 c.p.) e l'adulterazione di alimenti (artt. 439-440 c.p.).
Applicazione pratica HACCP
Le sanzioni più rilevanti del D.Lgs. 193/2007 ai fini operativi sono concentrate nell'art. 6:
- Comma 1 (mancata predisposizione del piano HACCP): sanzione amministrativa da €1.000 a €6.000;
- Comma 2 (mancata applicazione delle procedure HACCP): da €500 a €3.000;
- Comma 3 (carenza nei requisiti generali e specifici di igiene degli all. I e II del Reg. 852/2004): da €500 a €3.000;
- Comma 5 (mancata formazione del personale): da €1.000 a €6.000;
- Comma 6 (registrazione/riconoscimento mancante): da €1.500 a €9.000.
L'art. 6 prevede inoltre che, in caso di reiterazione (cioè violazione ripetuta entro 2 anni dalla precedente), gli importi siano raddoppiati, con un massimo che può raggiungere €18.000 per la mancata predisposizione del manuale HACCP. Nei casi di pericolo concreto per la salute pubblica, l'autorità sanitaria può inoltre disporre la sospensione immediata dell'attività ai sensi del Reg. 882/2004 (oggi sostituito dal Reg. 625/2017) e dell'art. 8 del D.Lgs. 193/2007.
L'art. 5 del decreto disciplina la diffida: per violazioni minori (es. registri non aggiornati, cartellonistica mancante) l'organo di controllo può prescrivere all'OSA di adeguarsi entro un termine, con sanzione ridotta in caso di ottemperanza. Questo strumento — analogo alla "messa a norma" del D.Lgs. 81/2008 — è oggi il più utilizzato dalle ASL e consente di evitare il pagamento integrale della sanzione se le carenze vengono sanate tempestivamente.
Sotto il profilo procedurale, le sanzioni sono irrogate dalla Regione (a cui ricorre il verbale dei NAS o dell'ASL), mentre i ricorsi vanno proposti al Tribunale entro 30 giorni dalla notifica. Il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni consente di chiudere il procedimento al minimo edittale + 1/3.
Cross-reference
Vedi articolo blog sulle sanzioni HACCP, FAQ HACCP sui controlli ASL e NAS, e genera il manuale HACCP per evitarle.