Regolamento UE 625/2017 — Controlli Ufficiali sulla Sicurezza Alimentare
Cos'è il Regolamento UE 2017/625
Il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, è il quadro normativo unico che disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione su alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari. È entrato pienamente in applicazione il 14 dicembre 2019 e ha abrogato il precedente Reg. CE 882/2004. In Italia è attuato dal D.Lgs. 27/2021 e dal D.Lgs. 32/2021.
Ambito di Applicazione
Il regolamento si applica ai controlli ufficiali eseguiti per verificare la conformità alla normativa relativa a:
- Alimenti, sicurezza alimentare e integrità degli alimenti, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione;
- Emissione deliberata nell'ambiente di OGM ai fini della produzione di alimenti e mangimi;
- Mangimi e sicurezza dei mangimi;
- Requisiti di salute degli animali e prodotti derivati;
- Prevenzione e riduzione al minimo dei rischi sanitari per uomo e animali derivanti da sottoprodotti di origine animale;
- Requisiti di benessere animale;
- Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- Prodotti fitosanitari e residui;
- Produzione biologica ed etichettatura DOP/IGP/STG.
Le Autorità Competenti in Italia
In Italia le autorità competenti per i controlli ufficiali ai sensi del Reg. UE 2017/625 sono:
- Ministero della Salute — coordinamento nazionale, controlli alle frontiere (PCF — Posti di Controllo Frontaliero, ex PIF/UVAC).
- Regioni e Province Autonome — pianificazione regionale dei controlli.
- ASL / ATS / AUSL — esecuzione dei controlli ufficiali sul territorio attraverso il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) e i Servizi Veterinari (SIV).
- Carabinieri NAS — Comando Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, polizia giudiziaria specializzata.
- ICQRF — Ispettorato Centrale repressione frodi del MASAF, per qualità e DOP/IGP.
Principi dei Controlli Ufficiali
L'art. 9 del regolamento stabilisce che i controlli ufficiali devono essere:
- Effettuati senza preavviso, salvo casi specifici (es. audit di sistema);
- Basati sul rischio e con frequenza adeguata;
- Imparziali, indipendenti e coerenti;
- Effettuati da personale qualificato con formazione adeguata;
- Documentati con verbali consegnati all'OSA al termine del controllo.
Frequenza dei Controlli e Categorizzazione del Rischio
Il regolamento impone agli Stati membri di categorizzare le attività in base al rischio. In Italia il sistema è articolato secondo l'Accordo Stato-Regioni (Linee Guida per il controllo ufficiale 2020) in:
- Rischio molto alto — ispezioni almeno annuali (industrie carni, prodotti pronti, mense ospedaliere);
- Rischio alto — ispezioni biennali (ristoranti, pasticcerie, gastronomie);
- Rischio medio — ispezioni triennali (bar, panetterie);
- Rischio basso — ispezioni quadriennali o quinquennali (commercio al dettaglio di prodotti preconfezionati).
Poteri degli Ispettori (Art. 10-15)
Gli ispettori delle autorità competenti hanno il potere di:
- Accedere senza preavviso ai locali, mezzi di trasporto, attrezzature, registri e documenti;
- Prelevare campioni gratuiti per analisi di laboratorio;
- Esaminare la documentazione del sistema HACCP e dei piani di autocontrollo;
- Disporre il sequestro, ritiro o distruzione di alimenti non conformi;
- Sospendere o revocare la registrazione/riconoscimento dello stabilimento;
- Comminare sanzioni amministrative e segnalare violazioni penali alla Procura.
Costi dei Controlli — Le "Tariffe" del Reg. 625/2017
Una novità importante introdotta dal regolamento (artt. 79-83) è l'obbligo per gli Stati membri di riscuotere tariffe per finanziare i controlli ufficiali. In Italia il D.Lgs. 32/2021 ha definito le tariffe a carico degli OSA per controlli specifici (es. controlli alle frontiere, riconoscimento stabilimenti macellazione, controlli su esportazioni). I controlli ordinari sul territorio italiano restano per la maggior parte gratuiti per le piccole attività.
Sanzioni in Italia (D.Lgs. 27/2021)
Il D.Lgs. 27/2021 ha definito le sanzioni amministrative per la violazione del Reg. UE 2017/625:
- Ostacolo all'attività di controllo o rifiuto di accesso: da €5.000 a €30.000;
- Mancata cooperazione con gli ispettori: da €2.000 a €12.000;
- Mancata comunicazione delle informazioni richieste: da €1.000 a €6.000;
- Mancata adozione delle misure correttive disposte dall'autorità: da €5.000 a €30.000;
- Falsificazione di documenti o registri esibiti agli ispettori: sanzioni penali ai sensi del codice penale (artt. 482, 489).
Diritti dell'Operatore Sottoposto a Controllo
Ai sensi dell'art. 138 del regolamento, l'OSA ha diritto a:
- Ricevere copia del verbale di ispezione al termine del controllo;
- Presentare osservazioni e controdeduzioni;
- Richiedere la controanalisi sui campioni prelevati (campione B);
- Impugnare i provvedimenti restrittivi nei termini di legge;
- Essere informato dei risultati delle analisi entro tempi ragionevoli.
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