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Regolamento UE 625/2017 — Controlli Ufficiali sulla Sicurezza Alimentare

Cos'è il Regolamento UE 2017/625

Il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, è il quadro normativo unico che disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione su alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari. È entrato pienamente in applicazione il 14 dicembre 2019 e ha abrogato il precedente Reg. CE 882/2004. In Italia è attuato dal D.Lgs. 27/2021 e dal D.Lgs. 32/2021.

Ambito di Applicazione

Il regolamento si applica ai controlli ufficiali eseguiti per verificare la conformità alla normativa relativa a:

  • Alimenti, sicurezza alimentare e integrità degli alimenti, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione;
  • Emissione deliberata nell'ambiente di OGM ai fini della produzione di alimenti e mangimi;
  • Mangimi e sicurezza dei mangimi;
  • Requisiti di salute degli animali e prodotti derivati;
  • Prevenzione e riduzione al minimo dei rischi sanitari per uomo e animali derivanti da sottoprodotti di origine animale;
  • Requisiti di benessere animale;
  • Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
  • Prodotti fitosanitari e residui;
  • Produzione biologica ed etichettatura DOP/IGP/STG.

Le Autorità Competenti in Italia

In Italia le autorità competenti per i controlli ufficiali ai sensi del Reg. UE 2017/625 sono:

  • Ministero della Salute — coordinamento nazionale, controlli alle frontiere (PCF — Posti di Controllo Frontaliero, ex PIF/UVAC).
  • Regioni e Province Autonome — pianificazione regionale dei controlli.
  • ASL / ATS / AUSL — esecuzione dei controlli ufficiali sul territorio attraverso il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) e i Servizi Veterinari (SIV).
  • Carabinieri NAS — Comando Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, polizia giudiziaria specializzata.
  • ICQRF — Ispettorato Centrale repressione frodi del MASAF, per qualità e DOP/IGP.

Principi dei Controlli Ufficiali

L'art. 9 del regolamento stabilisce che i controlli ufficiali devono essere:

  • Effettuati senza preavviso, salvo casi specifici (es. audit di sistema);
  • Basati sul rischio e con frequenza adeguata;
  • Imparziali, indipendenti e coerenti;
  • Effettuati da personale qualificato con formazione adeguata;
  • Documentati con verbali consegnati all'OSA al termine del controllo.

Frequenza dei Controlli e Categorizzazione del Rischio

Il regolamento impone agli Stati membri di categorizzare le attività in base al rischio. In Italia il sistema è articolato secondo l'Accordo Stato-Regioni (Linee Guida per il controllo ufficiale 2020) in:

  • Rischio molto alto — ispezioni almeno annuali (industrie carni, prodotti pronti, mense ospedaliere);
  • Rischio alto — ispezioni biennali (ristoranti, pasticcerie, gastronomie);
  • Rischio medio — ispezioni triennali (bar, panetterie);
  • Rischio basso — ispezioni quadriennali o quinquennali (commercio al dettaglio di prodotti preconfezionati).

Poteri degli Ispettori (Art. 10-15)

Gli ispettori delle autorità competenti hanno il potere di:

  • Accedere senza preavviso ai locali, mezzi di trasporto, attrezzature, registri e documenti;
  • Prelevare campioni gratuiti per analisi di laboratorio;
  • Esaminare la documentazione del sistema HACCP e dei piani di autocontrollo;
  • Disporre il sequestro, ritiro o distruzione di alimenti non conformi;
  • Sospendere o revocare la registrazione/riconoscimento dello stabilimento;
  • Comminare sanzioni amministrative e segnalare violazioni penali alla Procura.

Costi dei Controlli — Le "Tariffe" del Reg. 625/2017

Una novità importante introdotta dal regolamento (artt. 79-83) è l'obbligo per gli Stati membri di riscuotere tariffe per finanziare i controlli ufficiali. In Italia il D.Lgs. 32/2021 ha definito le tariffe a carico degli OSA per controlli specifici (es. controlli alle frontiere, riconoscimento stabilimenti macellazione, controlli su esportazioni). I controlli ordinari sul territorio italiano restano per la maggior parte gratuiti per le piccole attività.

Sanzioni in Italia (D.Lgs. 27/2021)

Il D.Lgs. 27/2021 ha definito le sanzioni amministrative per la violazione del Reg. UE 2017/625:

  • Ostacolo all'attività di controllo o rifiuto di accesso: da €5.000 a €30.000;
  • Mancata cooperazione con gli ispettori: da €2.000 a €12.000;
  • Mancata comunicazione delle informazioni richieste: da €1.000 a €6.000;
  • Mancata adozione delle misure correttive disposte dall'autorità: da €5.000 a €30.000;
  • Falsificazione di documenti o registri esibiti agli ispettori: sanzioni penali ai sensi del codice penale (artt. 482, 489).

Diritti dell'Operatore Sottoposto a Controllo

Ai sensi dell'art. 138 del regolamento, l'OSA ha diritto a:

  • Ricevere copia del verbale di ispezione al termine del controllo;
  • Presentare osservazioni e controdeduzioni;
  • Richiedere la controanalisi sui campioni prelevati (campione B);
  • Impugnare i provvedimenti restrittivi nei termini di legge;
  • Essere informato dei risultati delle analisi entro tempi ragionevoli.

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Domande Frequenti

Cosa cambia rispetto al Reg. CE 882/2004?

+
Il Reg. UE 2017/625 unifica in un solo testo le regole di controllo ufficiale per alimenti, mangimi, sanità animale, benessere animale, sanità vegetale e produzione biologica. Introduce il sistema TRACES NT, l'obbligo delle tariffe per i controlli, la categorizzazione del rischio uniforme e i Posti di Controllo Frontaliero (PCF) in sostituzione di PIF/UVAC.

Chi può fare un controllo ufficiale nella mia attività in Italia?

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In ordine di frequenza: ASL/ATS/AUSL tramite SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) e Servizi Veterinari, Carabinieri NAS, ICQRF del MASAF, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto (per pesca), e Ministero della Salute alle frontiere. Tutti agiscono in attuazione del Reg. UE 2017/625.

Gli ispettori devono dare preavviso del controllo?

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No. L'art. 9 del Reg. UE 2017/625 stabilisce che i controlli ufficiali devono essere effettuati di norma senza preavviso, per garantire l'efficacia. Solo per audit di sistema o per controlli specifici (es. su sistemi di certificazione) può essere previsto un preavviso.

Posso rifiutare l'accesso agli ispettori?

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No. Il rifiuto di accesso o l'ostacolo all'attività di controllo è sanzionato dal D.Lgs. 27/2021 con sanzioni da €5.000 a €30.000 e può configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Gli ispettori hanno il potere di accedere senza preavviso a tutti i locali e ai mezzi di trasporto.

Cosa devo conservare per essere pronto a un controllo?

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Il manuale HACCP aggiornato, i registri di autocontrollo (temperature, pulizie, sanificazione, formazione, manutenzione, derattizzazione), gli attestati di formazione del personale, i certificati di analisi microbiologiche, i documenti di tracciabilità (DDT, fatture fornitori) per almeno 24 mesi, la SCIA/notifica sanitaria.

Quanto spesso verrò ispezionato?

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La frequenza dipende dalla categorizzazione del rischio della tua attività. Ristoranti e gastronomie (rischio alto) ricevono ispezioni programmate ogni 1-2 anni. Bar e panetterie (rischio medio) ogni 2-3 anni. A queste si aggiungono ispezioni a campione, su segnalazione o di follow-up dopo violazioni precedenti.

Posso impugnare un verbale di contestazione?

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Sì. Hai 30 giorni dalla notifica per presentare scritti difensivi al Sindaco (per sanzioni amministrative) o all'autorità che ha emesso il provvedimento. Per ordinanze ingiunzione di pagamento puoi opporti al Giudice di Pace (entro 30 giorni) o al Tribunale (entro 60 giorni). È sempre consigliabile assistenza legale specializzata.

Devo pagare per i controlli ASL?

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I controlli ordinari sul territorio nazionale per le piccole e medie imprese alimentari italiane sono per la maggior parte gratuiti. Sono a pagamento (D.Lgs. 32/2021): controlli alle frontiere, riconoscimento di stabilimenti soggetti a riconoscimento (carni, prodotti ittici), certificati per esportazioni, controlli supplementari richiesti dall'OSA.