Flusso Richiamo Prodotto Alimentare
Quando un prodotto alimentare risulta non conforme, l’operatore ha obblighi di legge precisi e tempi stretti. La procedura di ritiro e richiamo in 8 passi operativi, secondo Reg. CE 178/2002.
Rilevamento non conformità
T0Reclamo cliente, allerta RASFF, autocontrollo, segnalazione fornitore.
Identificazione lotto
< 2 oreVerifica codice lotto, scadenza, quantità prodotta, distribuita, ancora a magazzino.
Valutazione del rischio
< 4 orePericolo per la salute? Microbiologico, chimico, fisico, allergeni? Reg. CE 178/2002 art. 14.
Notifica autorità competente
< 24 oreComunicazione ASL territoriale + Ministero Salute (RASFF se rischio sanitario serio). Reg. CE 178/2002 art. 19.
Blocco e ritiro fisico
< 48 oreSospensione vendita, ritiro dai punti vendita (ritiro), comunicazione ai clienti finali (richiamo).
Comunicazione consumatore
< 72 oreAvviso pubblico: sito web, social, locandine punto vendita. Pubblicazione sezione "Avvisi" Ministero Salute.
Distruzione / rilavorazione
< 7 giorniSmaltimento alimenti pericolosi (rifiuto categoria 2 Reg. CE 1069/2009) o rilavorazione se ammessa.
Analisi cause + azione correttiva
< 30 giorniRoot cause analysis: aggiornare HACCP, formare personale, nuovi controlli ai CCP.
Cosa dice la normativa
Il Regolamento CE 178/2002, all’articolo 19, impone all’operatore del settore alimentare (OSA) di attivare immediatamente le procedure di ritiro o richiamo quando ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza. La distinzione tra ritiro e richiamo è importante: il ritiro avviene prima che il prodotto raggiunga il consumatore finale (es. blocco a magazzino, ritiro dai punti vendita), mentre il richiamo è l’informazione al consumatore di non utilizzare un prodotto già acquistato.
Il primo passo è la rilevazione della non conformità: può arrivare da un reclamo cliente, da un’allerta RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) della Commissione Europea, da un autocontrollo aziendale, o da una segnalazione del fornitore. Tutti questi canali devono confluire al Responsabile HACCP, che apre una scheda non conformità.
Il secondo e terzo passo si svolgono in poche ore: identificazione precisa del lotto coinvolto (codice, scadenza, quantità prodotta, distribuita, ancora a magazzino) e valutazione del rischio per la salute. La valutazione del rischio risponde alla domanda: il prodotto è sicuro per la salute? Se sì, il caso si chiude con un’azione correttiva interna. Se no, scatta l’obbligo di notifica.
La notifica all’autorità competente (Reg. CE 178/2002 art. 19) deve avvenire entro 24 ore dall’identificazione del rischio: ASL territoriale via PEC e, in caso di rischio sanitario serio o transfrontaliero, anche al Ministero della Salute con immissione nel sistema RASFF. Da questo momento l’OSA collabora con le autorità per definire l’estensione del provvedimento (ritiro/richiamo, area geografica, lotti).
Gli ultimi passi sono operativi: blocco fisico del prodotto, comunicazione al consumatore (sito web, social, locandine punto vendita, sezione "Avvisi" del Ministero), distruzione del prodotto come rifiuto categoria 2 (Reg. CE 1069/2009) tramite ditta autorizzata, e infine l’analisi delle cause con aggiornamento del manuale HACCP per evitare la ripetizione del problema. Tutta la procedura va documentata e conservata per almeno 5 anni.
Riferimenti normativi
- Reg. CE 178/2002 — artt. 14, 18, 19 (sicurezza, tracciabilità, ritiro)
- Reg. CE 16/2011 — Sistema RASFF
- Reg. CE 1069/2009 — Sottoprodotti origine animale
- D.Lgs. 193/2007 — Sanzioni
- Ministero Salute — Note operative ritiro/richiamo
Domande frequenti
Quando devo notificare l’ASL?+
Entro 24 ore dall’identificazione di un rischio sanitario non gestibile internamente con azione correttiva. La notifica si fa via PEC.
Chi paga il richiamo?+
L’OSA responsabile della non conformità. I costi includono ritiro, comunicazione, distruzione e indennizzi a clienti.
Il richiamo va pubblicato sul sito del Ministero?+
Sì: la sezione "Avvisi di sicurezza" del portale del Ministero della Salute pubblica i richiami volontari e disposti d’ufficio.
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